IL REGOLAMENTO
1)
Costituzione: E'
costituito in seno alla Sezione di Venezia del Club Alpino Italiano un Gruppo
Rocciatori denominato "GRANSI".
2)
Finalità: Scopo
del Gruppo, nell'àmbito delle finalità del C.A.I., è quello di promuovere, coordinare
e perfezionare l'attività alpinistica e, in
particolare, arrampicatoria. Collabora allo
svolgimento dei corsi della Scuola Nazionale di Alpinismo,
Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera "Sergio Nen" della Sezione, ne
integra altresì l'attività promuovendo salite collettive ed individuali, svolge
propaganda e cura la diffusione delle notizie relative all'attività del Gruppo
a mezzo delle pubblicazioni ufficiali del CAI e della Stampa in generale.
3)
Ammissione al Gruppo: spetta
al giudizio insindacabile dell'Assemblea del Gruppo stesso. Sono ammessi i soci
maggiorenni del C.A.I.
I criteri di ammissione
sono i seguenti:
a) aver svolto significativa
attività alpinistica con funzione di capocordata da
almeno tre anni su difficoltà medio-alte.
b) il terreno di attività
è la montagna. Attività o prestazioni, anche di prim'ordine,
di sola 'falesia', non saranno da considerarsi al fine dell'ammissione;
c) i candidati dovranno esser
presentati da almeno due appartenenti al gruppo, documentando per iscritto l'attività
alpinistica e dettagliandola nei classici parametri:
data, cima, via, compagno, 'solo';
d) i nuovi aderenti si impegneranno a rispettare il Regolamento come esistente.
4)
Quota di adesione: viene fissata dall'Assemblea; i rinnovi annuali devono
esser fatti entro il primo quadrimestre dell'anno. Il mancato pagamento della
quota per due anni consecutivi comporta il decadimento dal diritto di informazione circa le attività del Gruppo, pur permanendo
lo stato di Aderente effettivo. La riacquisizione di
detto diritto potrà avvenire in seguito a sanatoria della morosità.
5)
Diritti dell'Aderente al Gruppo:
a) partecipare alle Assemblee del
Gruppo;
b) votare nelle Assemblee;
c) partecipare a tutte le
manifestazioni organizzate;
d) fregiarsi del distintivo.
6)
Annullamento della qualità di Aderente: viene a cessare per
a) dimissioni;
b) indegnità; ovvero quando il
comportamento dell'Aderente possa nuocere in qualsiasi forma al buon andamento
del Gruppo o alla sua immagine.
7)
Attività: il programma
dell'attività annuale verrà comunicato alla Presidenza
della Sezione per il benestare.
A tutte quelle manifestazioni che
non rivestono particolare ed esclusivo carattere affine alle attività del
Gruppo, possono essere ammessi, con parità di trattamento,
tutti gli iscritti al CAI. Il Presidente del Gruppo, o per esso chi lo rappresenti, potrà escludere da determinate
attività chi non sia ritenuto idoneo.
8)
Convocazione di Assemblea: deve essere convocata in seduta
ordinaria dal Comitato di Presidenza, oppure su domanda sottoscritta da almeno
1/5 degli Aderenti. Alle Assemblee viene invitato il
Presidente della Sezione che potrà, al caso, delegare un suo rappresentante.
9)
Modalità della convocazione:
l' Assemblea viene convocata almeno dieci giorni prima del giorno fissato
mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, inviato a tutti gli Aderenti
ed esposto all'albo della Sezione.
10)
Validità dell'Assemblea: l' Assemblea
è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50 % + 1 degli
Aderenti e, in seconda convocazione, che può tenersi anche mezz'ora dopo quella
fissata, con la presenza di 1/3 degli Aderenti.
11)
Elezione a cariche direttive: possono
esser eletti a cariche direttive gli aderenti che
abbiano compiuto i 21 anni di età. Il Presidente, per essere eletto, deve
ottenere almeno il 75 % dei voti a favore dei presenti.
12)
Comitato di Presidenza - Composizione: Il Comitato di Presidenza è eletto dall'Assemblea ed è
composto dal Presidente e da quattro membri.
Il Comitato di Presidenza, nella
sua prima riunione dopo l'Assemblea, nomina nel suo seno, il Vice Presidente,
il Segretario ed il Tesoriere.
Funzioni: il Comitato di Presidenza dirige
il Gruppo e ne promuove le iniziative; amministra il patrimonio, redige i
bilanci, presenta annualmente la relazione morale ed economica all' Assemblea; cura l' esecuzione delle delibere
assembleari, l' osservanza del regolamento e le relazioni con la Presidenza
della Sezione, trasmettendo comunque a quest'ultima,
annualmente ed entro il mese di febbraio, la relazione dell' attività.
13)
Durata delle cariche: Il
Presidente ed i Membri durano in carica due anni. Decadono dalla carica quei componenti
che non siano intervenuti a due sedute consecutive senza giustificato motivo.
14)
Convocazione del Comitato di Presidenza: Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente
o da chi ne fa le veci, oppure in seguito a richiesta scritta di almeno tre
Membri. Le delibere del Comitato devono essere prese a maggioranza e con almeno
tre membri.
15)
Poteri del Presidente:
Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo a tutti gli effetti. Provvede all' esecuzione delle delibere del Comitato di Presidenza,
coadiuvato dal Segretario.
16)
Obbligazioni: per
le obbligazioni assunte dal Gruppo rispondono, sia verso terzi che verso gli
Aderenti e verso la Sezione rispettivamente, il patrimonio del Gruppo ed in
solido le persone che hanno deliberato ed agito in nome del Gruppo stesso.
Delle manifestazioni organizzate in nome e per conto del Gruppo, resteranno a
carico ovvero a favore del Gruppo stesso, le eventuali passività o attività
economiche.
17)
Patrimonio: il
patrimonio del Gruppo è parte integrante del patrimonio della Sezione.
18)
Scioglimento: il Gruppo
può sciogliersi per delibera dell'Assemblea degli Aderenti, in
presenza del 75 % dei voti favorevoli allo scioglimento. Può inoltre,
essere sciolto con delibera motivata del Consiglio Direttivo della Sezione di
Venezia in presenza di gravi motivi. In caso di
scioglimento le attività patrimoniali del Gruppo passano alla Sezione di
Venezia del CAI la quale le amministra per due anni in vista di una possibile
ricostituzione; trascorso tale periodo vengono da essa
incamerate.
19)
Modifiche al Regolamento: le
modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'
Assemblea Straordinaria in prima convocazione con l' intervento di
almeno il 50 % + 1 degli Aderenti e, in seconda convocazione, con la presenza
di almeno 1/3 di essi e, in entrambi i casi con la maggioranza dei 2/3 dei
votanti.
20)
Situazioni non previste: per
quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia
nell'ordine: alle norme del Regolamento della Sezione di Venezia del CAI, del
Regolamento Generale del CAI, dello Statuto del CAI.
Il presente Regolamento è stato
approvato dall'Assemblea Straordinaria, riunitasi in Sede Sociale in data 15
marzo 2005, a parziale modifica del precedente.